Per il contrasto dell’influenza aviaria H5N1 ad alta patogenicità, si invitano tutti  i cacciatori ad adottare le precauzioni previste dall’articolo 9 del Dispositivo DGSAF n°29811 del 18/12/2021 del Ministero della Salute che si riportano di seguito:

                                                                              “Articolo 9

(Misure di biosicurezza per l’attività venatoria e per le attività connesse con la conservazione delle specie selvatiche)

1.Al fine di ridurre la probabilità di trasporto passivo di virus influenzali dall’ambiente acquatico a quello antropico si raccomanda ai cacciatori che effettuano attività venatoria in tutto il territorio nazionale di :

a) segnalare tempestivamente la presenza di uccelli morti (tutte le specie) nell’area di caccia; la segnalazione va effettuata ai servizi faunistici o veterinari competenti territorialmente; gli animali morti utilizzando appropriate misure di biosicurezza ivi compreso l’utilizzo di dpi possono essere raccolti in loco e stoccati in sacchi di plastica in attesa della loro consegna;

b) riservare all’esclusivo utilizzo venatorio sia il vestiario sia le attrezzature normalmente utilizzate per la caccia;

c) disinfettare accuratamente stivali e superfici venute a contatto con volatili selvatici abbattuti, in particolare anatidi, inclusi il fondo dei natanti, contenitori per la selvaggina, tavoli ecc. ecc. una volta terminata l’attività di caccia giornaliera (candeggina/varechina 5-10% Ipoclorito di Sodio);

d) smaltire correttamente le parti di selvaggina non utilizzate (incluse penne e piume) evitando accuratamente ogni possibile contatto sia con animali domestici (cani/gatti/pollame/suini) sia con i selvatici;

e) per gli aspetti specifici collegati alla prevenzione della diffusione dell’infezione alle persone ed in particolare agli operatori e ai lavoratori si rimanda a quanto riportato nella circolare DGPRE prot. n. 56437 de l’8/12/2021.

f) in considerazione dell’elevata circolazione virale nell’ambiente è vietato movimentare specie di volatili selvatici sensibili sia a fini di ripopolamento che per altre finalità senza preventiva autorizzazione dei servizi veterinari ufficiali competenti sulle strutture di destino.”

Si allega il Dispositivo DGSAF n. 29811 del 18.12.2021 del Ministero della salute

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